Cosa cambia dal 10 gennaio e le nuove FAQ del Governo: on line la tabella aggiornata al 31/12/2021 delle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato”. Inoltre, è possibile consultare le nuove FAQ sull’utilizzo della mascherina e sulle nuove norme per la quarantena, valide su tutto il territorio nazionale.
- Quando e dove si deve indossare la mascherina? I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati all’aperto su tutto il territorio nazionale. Inoltre, devono essere indossati in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus).
L’obbligo non è comunque previsto per:
– bambini sotto i 6 anni di età;
– persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
– operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).
Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
– mentre si effettua l’attività sportiva;
– mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
– quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.
Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.
È comunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.
Cosa cambia da oggi
Il certificato verde rafforzato da oggi, lunedì 10 gennaio, diventa obbligatorio praticamente ovunque, fatti salvi i negozi e i servizi essenziali (ad esempio gli ospedali o le farmacie). In base a quanto previsto dal DL 229/2021 si estende – fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 – l’obbligo di Super Green Pass anche in zona bianca.
La certificazione quindi è necessaria per:
• le piscine al chiuso, palestre e sport di squadra;
• musei e mostre; centri benessere al chiuso;
• centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
• parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia) al chiuso;
• sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
• alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto;
• mezzi di trasporto.
Riaprono le scuole
È di oggi l’ordinanza del Ministero della Salute che prevede nuove regole per gli studenti sugli scuolabus:
sugli scuolabus anche studenti over 12 solo con mascherina Ffp2 e senza Green Pass. Per i soli motivi di salute e di studio, l’accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per isole minori è possibile con il Green pass base e non rafforzato fino al 10 febbraio. Nella circolare dell’8 gennaio 2022, il Ministero della Salute fornisce chiarimenti sulle quarantene in ambito scolastico.
Le nuove regole del decreto legge
Scuola dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia:
Con un caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione la sospensione delle attività, per una durata di dieci giorni.
Scuola primaria:
Con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe: l’attività prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). In presenza di due o più positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.
Scuola secondaria di I e II grado:
Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza con la prosecuzione delle attività e l’uso delle mascherine ffp2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per coloro che sono guariti da più di 120 giorni. Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine ffp2. Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe.