Presentato oggi dal sindaco di Viterbo Giovanni Arena e dall’assessore al commercio Alessia Mancini il nuovo disciplinare delle botteghe storiche. Ecco il testo completo.
Disciplinare per l’individuazione delle
“Botteghe Storiche”
della Città di Viterbo
Art. 1
Finalità e obiettivi
1. Il Comune di Viterbo attraverso il presente documento intende salvaguardare, valorizzare e
sostenere, negli ambiti di propria competenza, gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi e
le attività artigianali che presentino un intrinseco valore storico e culturale e una radicata
tradizione nel tessuto urbano locale. Tali attività sono considerate come un bene di interesse
collettivo, facenti parte del patrimonio storico della Città di Viterbo e, come tali, riconosciuti
meritevoli di particolare tutela.
2. Il presente disciplinare, in attuazione delle previsioni di cui all’art. 13 del vigente Piano del
Commercio, disciplina il procedimento per l’individuazione delle attività aventi valore
storico, il rilascio della relativa attestazione e la costituzione dell’Albo comunale delle
“Botteghe Storiche”.
Art. 2
Soggetti destinatari
1. Le norme del presente disciplinare interessano le attività, purché in esercizio alla data di
approvazione del presente disciplinare, ubicate all’interno dell’area del Centro Storico
della Città di Viterbo e delle frazioni così come definito dal vigente Piano del
Commercio1
, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, tra cui:
a) esercizi commerciali in genere;
1
Il Centro Storico della Città di Viterbo è definito come “la parte del territorio comunale compresa entro le mura
cittadine anche delle frazioni (art. 10 c. 2 lett. a del Vigente Piano del Commercio approvato con Del. C.C. n. 08
del 06/02/2019)”.) esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande e pubblici spettacoli
(compresi strutture ricettive, cinema, teatri e librerie);
c) le attività di artigianato o miste che svolgono attività di produzione o di servizio, purché
siano aperti al pubblico per la vendita diretta dei prodotti o per la prestazione di servizi;
d) Botteghe d’arte.
Art. 3
Criteri per l’individuazione delle “Botteghe Storiche”.
1. Il presente Disciplinare individua gli esercizi/attività cui poter conferire la qualificazione di
“Bottega Storica” e “Bottega d’Arte” quali esercizi di valore storico e culturale ubicati nel
Centro Storico della Città di Viterbo aventi le seguenti caratteristiche:
a) Siano collocate in immobili di particolare valore storico-artistico e architettonico,
documentato attraverso la produzione della dichiarazione di interesse culturale adottata ai
sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 42/2004 o, nel caso di beni di cui all’art.
12, comma 1, del suddetto decreto, della verifica positiva effettuata ai sensi del comma 2
dello stesso articolo e/o gli elementi funzionali all’attività (vetrine, insegne e arredi)
presentino motivi di particolare pregio nonché interesse storico, artistico e culturale. Al loro
interno sia regolarmente svolta, in modo documentabile, continuativamente da almeno
cinquanta anni, una medesima attività, fra quelle comprese all’art. 2 c. 1 lett. a), b), c);
b) Siano attività, di cui all’art. 2 c. 1 lett. a), b), c), svolte in modo documentabile,
continuativamente da almeno cinquanta anni, negli stessi locali, ad opera del medesimo
soggetto, dei suoi discendenti, eredi o aventi causa senza alcuna variazione di
tipologia/genere merceologico, attività artigianale, di pubblico esercizio e della relativa
denominazione di insegna; in caso di società la continuità in capo al medesimo soggetto,
discendenti, eredi o aventi causa è verificata con riferimento ai soci illimitatamente
responsabili relativamente alle società di persone e ai soci di maggioranza relativamente alle
società di capitali;
c) Siano attività, di cui all’art. 2 c. 1 lett. d), ove al loro interno sia regolarmente svolta, in
modo documentabile, continuativamente da almeno cinquanta anni, un’attività di
lavorazione manuale, non seriale, di creazione e produzione di opere di artigianato artistico,
anche mediante l’impiego di tecniche di lavorazione tipiche tradizionali, ad opera del
medesimo soggetto, dei suoi discendenti, eredi o aventi causa.
2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, c. 1 lett. a) b) c), il requisito della continuità
dell’attività si considera rispettato, su parere favorevole della Conferenza dei Servizi di cui
all’art. 6, anche nel caso in cui l’esercizio sia stato oggetto di eventuali temporanee
interruzioni;
3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, c. 1 lett. b) e c), ai fini del rispetto del requisito del
mantenimento dell’attività nello stesso locale, sono fatti salvi i trasferimenti per causa di
forza maggiore ma sempre nell’ambito del Centro Storico;
4. Qualsiasi cambiamento e/o perdita dei requisiti di cui ai commi precedenti, comporterà la
decadenza del riconoscimento della qualifica di “Bottega Storica”/”Bottega d’arte” e la
contestuale cancellazione dall’Albo di cui all’art. 5.
2. Il periodo di cinquanta anni decorre dalla data di rilascio della licenza o autorizzazione od
altra evidenza documentale risalente al primo insediamento e deve essere maturato alla data
di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo di cui al successivo art. 6.
Art. 4
Riconoscimento della Qualifica
1. La qualifica di “Bottega Storica” è un riconoscimento attribuito agli esercizi/attività, in
possesso dei requisiti previsti ai punti a) e b) dell’art. 3 c. 1, iscritti all’Albo di cui al
successivo art. 5;
2. La qualifica di “Bottega d’arte” è un riconoscimento attribuito agli esercizi/attività, in
possesso dei requisiti previsti al punto c) dell’art. 3 c. 1, iscritti all’Albo di cui al successivo
art. 5;
3. Ai titolari delle attività cui viene riconosciuta la qualifica, l’Amministrazione può
riconoscere incentivi e/o agevolazioni sui tributi locali, da prevedere negli appositi
regolamenti comunali, come indicato dal successivo art. 10.
4. Non è stabilito alcun limite numerico massimo di esercizi che possono fregiarsi della
qualifica, né alcun limite di durata del relativo riconoscimento, che è attribuito su richiesta
dei titolari a tutte le attività che ne abbiano i necessari requisiti e fino alla permanenza degli
stessi.
5. Lo stato attribuito dal possesso della qualifica di “Bottega Storica” costituisce un vincolo di
mantenimento delle caratteristiche morfologiche delle vetrine e delle insegne, degli elementi
di arredo, esterno ed interno, come condizione per usufruire dei benefici e delle agevolazioni
previste dal presente Disciplinare.
6. Sono possibili interventi di restauro conservativo o di rinnovo parziale o totale
dell’esercizio/attività, solo se conformi allo stile e alle caratteristiche architettoniche del
locale originario, da realizzarsi in base ad un progetto approvato dal Comune.
Art. 5
Istituzione dell’Albo delle “Botteghe Storiche”
1. E’ istituito un apposito Albo denominato delle “Botteghe Storiche” tenuto dal Settore
Attività Produttive, nel quale sono iscritti, su domanda del titolare/legale rappresentante, da
presentare secondo le modalità di cui al successivo art. 6, gli esercizi/attività in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 3;
2. L’iscrizione all’Albo è disposta, su parere favorevole della conferenza dei servizi di cui al
successivo art. 6, con provvedimento dirigenziale della Struttura organizzativa competente,
la quale rilascia ai titolari degli esercizi/attività iscritti all’Albo apposito attestato.
3. L’adesione all’Albo è volontaria e totalmente gratuita per le imprese.
Art. 6
Procedimento per l’iscrizione all’Albo
3. Il titolare dell’attività presenta specifica domanda al Settore Attività Produttive, su appositi
modelli predisposti dal Comune. La domanda deve essere sottoscritta dall’attuale
titolare/legale rappresentante dell’esercizio e controfirmata dal proprietario dell’immobile
dove l’esercizio è ubicato, se soggetto diverso.
2. Per gli esercizi ubicati in immobili di proprietà di Amministrazioni Pubbliche, alla domanda
va allegato il consenso dell’Amministrazione medesima.
3. Alla domanda deve essere allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti
di cui al precedente art. 3, tra cui:
a. Una relazione illustrativa in cui siano indicate:
le caratteristiche dell’esercizio, la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei
caratteri storici;
alle peculiarità architettoniche, di arredo e di esercizio che rendono l’esercizio meritevole
della qualifica richiesta.
b. Una scheda documentaria in cui siano indicati:
la denominazione dell’esercizio e la descrizione dell’attività svolta;
la data di prima autorizzazione dell’attività storicamente significativa;
la decorrenza dell’attuale gestione;
la data anche approssimativa, a cui risalgono insegna, arredi, vetrine;
la documentazione fotografica a colori e/o in bianco e nero che rappresenti in forma
esaustiva l’insegna, le pertinenze, le vetrine, gli arredi, la conformazione architettonica
dell’edificio e i locali di svolgimento dell’attività.
c. Ulteriore documentazione a supporto:
documenti idonei a dimostrare la storicità dell’esercizio e la sua permanenza nel tempo
(fotografie, libri, articoli, copie di documentazione tratta da archivi, ecc.);
documentazione storica dell’esercizio (con la produzione di documenti visivi, audiovisivi,
cartacei atti a documentare la presenza di caratteri decorativi, funzionali, di particolare
interesse storico, architettonico, urbano ovvero conservazione complessiva degli elementi di
arredo originale, particolari oggetti e attrezzature);
documentazione storica utile a dimostrare la data di avvio dell’attività o della costituzione
qualora queste non coincidano con quelle risultanti dalla visura camerale;
ogni altra documentazione che si ritenga utile produrre a sostegno della richiesta.
la planimetria dei locali e delle relative pertinenze almeno in scala 1:200;
4. Il responsabile del procedimento verifica la completezza della documentazione prodotta e
convoca una “conferenza dei servizi interna” a cui partecipa il Settore Urbanistica, il
Settore Attività Produttive, il Settore di Polizia Locale ed il Settore di competenza per il
Centro Storico. Nella conferenza di servizi i responsabili o suoi delegati esprimono il
proprio parere circa la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di “Bottega
Storica”.
4. Ogni qualvolta il responsabile del procedimento richiede l’integrazione di documenti o
chiarimenti in merito all’istanza, il procedimento è sospeso fino alla presentazione della
documentazione richiesta.
6. Il procedimento deve concludersi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, salvo
sospensioni per integrazione della documentazione.
Art. 7
Marchio Distintivo
1. L’Amministrazione comunale procede alla creazione, promozione e diffusione di un
Marchio Distintivo degli esercizi storici, iscritti all’Albo di cui al precedente art. 5, quale
strumento di valorizzazione ed identificazione delle attività tutelate.
2. L’esercizio, a seguito dell’iscrizione all’Albo, realizzerà a proprie spese il suddetto Marchio,
attenendosi alle esatte indicazioni fornite dall’Amministrazione, la quale prevederà modalità
di rimborso forfettario della spesa sostenuta.
3. E’ fatto obbligo alle attività che abbiano ottenuto il relativo riconoscimento e siano state
inserite nell’albo, di esporre il Marchio all’esterno del locale entro 60 giorni dalla
realizzazione dello stesso e di provvedere alla relativa adeguata manutenzione
conservandone le caratteristiche e rispettando le modalità di esposizione.
4. Ogni uso del Marchio che venga giudicato scorretto da parte dell’Amministrazione
comunale, o la mancata esposizione dello stesso, potrà comportare la cancellazione dall’albo
ai sensi del successivo art. 8.
Art. 8
Cancellazione dall’Albo
1. La cancellazione dall’Albo è disposta d’ufficio e comunicata agli interessati quando
ricorrano i seguenti casi:
a) per uso scorretto del marchio o dell’appartenenza all’Albo;
b) per il venir meno, per cause indipendenti dalla volontà del titolare dell’esercizio, di uno o
più dei requisiti di cui al precedente art. 3 che hanno determinato l’iscrizione all’Albo;
c) per l’inosservanza dei vincoli imposti all’art. 3 c. 4;
d) per cessazione dell’attività commerciale.
2. La cancellazione d’ufficio dall’Albo, nei casi di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, è
disposta, su parere favorevole della Conferenza dei Servizi di cui all’art. 6, con
provvedimento dirigenziale della struttura organizzativa competente.
3. Nel caso di cancellazione d’ufficio, l’Amministrazione comunale potrà procedere alla
richiesta di ripetizione di quanto eventualmente percepito indebitamente dal titolare,
concesso per l’appartenenza all’Albo comunale;
4. Al momento della cancellazione decadono tutti i benefici offerti dall’Amministrazione
comunale ai titolari degli esercizi e/o proprietari dei rispettivi immobili;
5. E’ ammessa la cancellazione volontaria dall’Albo comunale, su richiesta dell’interessato,
decorsi almeno tre anni dalla data di iscrizione.
5. Nel caso di rinuncia, prima dei tre anni dalla data di riconoscimento della qualifica a
“Bottega Storica”/”Bottega d’arte”, decadono automaticamente tutti i benefici ottenuti
dall’Amministrazione, con obbligo di ripetizione con decorrenza dalla data di iscrizione
all’Albo comunale.
Art. 9
Subingresso in locali iscritti sull’Albo
1. In caso di trasferimento della titolarità di un esercizio iscritto all’Albo, purché permangano i
requisiti di cui al precedente art. 3 e nel rispetto delle norme contenute nel presente
disciplinare, il subentrante può mantenere l’iscrizione, dietro semplice comunicazione al
Comune.
Art. 10
Agevolazioni, incentivi e benefici
1. Alle imprese iscritte nell’Albo di cui al precedente articolo 5, e con esclusivo riferimento ai
locali di esercizio, l’Amministrazione comunale può riconoscere misure di agevolazione per
quanto di propria competenza, coerentemente con la normativa vigente e in linea ed
osservanza con gli atti di programmazione economica dell’Ente.
2. Oltre a quanto sopra, l’Amministrazione può stabilire, attraverso l’approvazione di specifici
piani di intervento, ulteriori misure a sostegno delle attività di cui trattasi, da definire sentite
anche le organizzazioni di categoria del settore. Tali misure possono comprendere:
a. altre agevolazioni sull’applicazione dei tributi comunali, secondo quanto previsto dai
regolamenti emanati dal Comune;
b. facilitazioni inerenti contributi e/o agevolazioni creditizie, anche in collaborazione con altri
Enti, che favoriscano l’esecuzione di opere di adeguamento alla normativa igienico
sanitaria, alla eliminazione delle barriere architettoniche, alla normativa ambientale,
antinfortunistica, di sicurezza, nonché di ristrutturazione e restauro degli immobili, degli
arredi urbani (dehors, tende, vetrine, etc.) e delle antiche insegne, nel rispetto delle
disposizioni che sono oggetto di disciplina di altri regolamenti;
c. facilitazioni per il restauro o l’installazione di elementi di arredo urbano e di impianti
pubblicitari, connessi agli esercizi inseriti nell’Albo comunale, anche attraverso speciale
normativa da inserire nei relativi regolamenti;
d. interventi in materia di segnaletica, di transito e di sosta veicolare in prossimità di talune
tipologie di esercizi aderenti all’Albo comunale, tendenti a creare condizioni di circolazione
e visibilità adeguate alla loro immagine, compatibilmente con le esigenze generali;
e. realizzazione di materiale pubblicitario e documentario sugli esercizi registrati nell’Albo
comunale;
f. realizzazione di pagine web inerenti le “Botteghe Storiche” sul sito internet del Comune;
g. promozione dell’attività svolta dalle imprese iscritte attraverso la realizzazione o la
partecipazione al finanziamento di manifestazioni culturali, campagne di comunicazione e
specifiche azioni per la loro valorizzazione turistica anche attraverso Agenzie di Marketing
Territoriale;
h. promozione e diffusione presso i circuiti turistici della documentazione inerente le
“Botteghe Storiche” e gli esercizi tradizionali;
6. agevolazioni dirette a favorire la nascita di associazioni/consorzi tra gli esercizi iscritti
nell’Albo comunale, finalizzati sia ad attività promozionali che di produzione e di
adeguamento alle nuove tecnologie;
j. interventi positivi e propositivi, da parte dell’Amministrazione comunale, nei confronti di
quella regionale, diretti a favorire ed agevolare l’eventuale inserimento nell’albo regionale
delle Botteghe Storiche.
3. Le agevolazione di cui al presente articolo dovranno comunque essere conformi alle
disposizioni di legge e ai regolamenti comunali nonché agli altri strumenti di
programmazione e pianificazione dell’Ente.
Art. 11
Vigilanza e Controlli
1. L’Amministrazione Comunale potrà disporre, in ogni momento, ispezioni e controlli ai locali
oggetto del presente Disciplinare, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti per
l’iscrizione all’Albo comunale delle “Botteghe Storiche” e il mantenimento delle condizioni
a cui tale iscrizione è subordinata.
2. L’Amministrazione comunale per tali controlli, si avvarrà degli uffici comunali competenti e
del personale operante nell’ambito della Polizia Locale